Cosa cambierà con la riforma del catasto

Cosa cambierà con la riforma del catasto

05. 10. 2021 Off Di admin

AGI – I nuovi dati sugli immobili dovranno essere disponibili dal 1 gennaio 2026 e comunque “non” serviranno a determinare la base imponibile dei tributi “la cui applicazione si fonda sulle risultanze catastali”. È quanto si legge nella bozza della delega sulla riforma fiscale approvata dal Consiglio dei Ministri.

Nella bozza, si legge all’articolo 7 che punta ad una “modernizzazione degli strumenti di mappatura degli immobili e revisione del catasto”. Tra gli interventi previsti, “una modifica della disciplina relativa al sistema di rilevazione catastale al fine di modernizzare gli strumenti di individuazione e di controllo delle consistenze dei terreni e dei fabbricati”.

In sintesi, a ciascuna unità immobiliare, oltre alla rendita catastale così come avviene ora, bisognerà attribuire anche “il relativo valore patrimoniale e una rendita attualizzata in base, ove possibile, ai valori normali espressi dal mercato”.

In questo senso, andranno anche previsti meccanismi di “adeguamento periodico” in relazione alle mutazioni delle condizioni del mercato immobiliare. 

Più in generale, la bozza indica la necessità di individuare “strumenti, da porre a disposizione dei comuni e dell’Agenzia delle entrate, atti a facilitare e ad accelerare l’individuazione e, eventualmente, il corretto classamento delle seguenti fattispecie:

  • gli immobili attualmente non censiti o che non rispettano la reale consistenza di fatto, la relativa destinazione d’uso ovvero la categoria catastale attribuita;
  • i terreni edificabili accatastati come agricoli; gli immobili abusivi, individuando a tal fine specifici incentivi e forme di trasparenza e valorizzazione delle attività di accertamento svolte dai comuni in quest’ambito;
  • prevedere strumenti e moduli organizzativi che facilitino la condivisione dei dati e dei documenti, in via telematica, tra l’Agenzia delle entrate e i competenti uffici dei comuni nonché la loro coerenza ai fini dell’accatastamento delle unità immobiliari. 

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