Licenziamenti sospesi e Reddito di emergenza. Cosa prevede la Fase 2

Licenziamenti sospesi e Reddito di emergenza. Cosa prevede la Fase 2

02. 05. 2020 Off Di admin

Da 60 giorni a 5 mesi. È il periodo di sospensione previsto per i licenziamenti nella bozza di decreto legge visionata dall’AGI e che andrà sul tavolo del Consiglio dei ministri nei prossimi giorni.

“Il datore di lavoro- si legge – che indipendentemente dal numero dei dipendenti nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 17 marzo 2020 abbia proceduto al recesso del contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, può – si legge – in deroga alle previsioni di cui all’articolo 18, comma 10, della legge 20 maggio 1970, n. 300, revocare in ogni tempo il recesso purché contestualmente faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale in deroga, di cui all’articolo 22, dalla data in cui abbia avuto efficacia il licenziamento. In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro”, si legge ancora.

Il Reddito di Emergenza

“È istituito, a decorrere dal mese di maggio 2020, il Reddito di emergenza, di seguito denominato ‘Rem’, quale misura di sostegno al reddito per i nuclei familiari in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. È erogato per tre mensilità a decorrere dal mese in cui è stata presentata la domanda”. Le domande per il Rem possono essere presentate entro il termine del mese di luglio. Questi i requisiti per potervi accedere:

  • Residenza in Italia, verificata con riferimento al componente richiedente il beneficio;
  • Un valore del reddito familiare, nel mese precedente la richiesta del beneficio e in ciascuna mensilità che precede le erogazioni successive, inferiore ad una soglia pari all’ammontare del beneficio di cui al comma 6;
  • Un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all’anno 2019 inferiore a una soglia di euro 10.000, accresciuta di euro 5.000 per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di euro 20.000;
  • Un valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (Isee) inferiore ad euro 15.000. Nel caso di nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, “il Rem puo’ essere richiesto ad integrazione della somma goduta”.

Nel caso di nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, “il Rem può essere richiesto ad integrazione della somma goduta”. Il Rem è determinato in un ammontare pari a 400 euro mensili fino ad un massimo comunque non superiore a 800 euro mensili”.

“Non hanno diritto al Rem – si legge nella bozza del dl – i soggetti che si trovano in stato detentivo, per tutta la durata della pena, nonché coloro che sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica”.

Per la richiesta, il riconoscimento e l’erogazione del Rem “si applicano le medesime modalità del reddito di cittadinanza”. Il Rem “è comunque richiesto tramite modello di domanda predisposto dall’Inps e presentato secondo le modalità stabilite dall’Istituto”. “Il Rem – si legge ancora nella bozza – è erogato per tre mensilità a decorrere dal mese in cui è stata presentata la domanda”.

“Le eventuali variazioni nel possesso dei requisiti sono comunicate all’Inps, nelle modalità indicate dall’Istituto, entro il decimo giorno successivo al mese in cui è occorsa la variazione. Il beneficio è sospeso dalla mensilità successiva a quella in cui la variazione nel possesso dei requisiti è intervenuta”, si legge ancora.

Ai fini della verifica del possesso dei requisiti l’Inps e l’Agenzia delle entrate “possono scambiare i dati relativi ai saldi e alle giacenze medie del patrimonio mobiliare dei componenti il nucleo familiare”.

“Nel caso in cui in esito a verifiche e controlli emerga il mancato possesso dei requisiti, il beneficio è immediatamente revocato, ferma restando la restituzione di quanto indebitamente percepito e le sanzioni previste a legislazione vigente”, si legge ancora nella bozza.

Cig per 18 settimane

“I datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale ‘emergenza Covid-19’, per una durata massima di diciotto settimane, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020”.

Per quanto riguarda il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (Cisoa), richiesto per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19, “i periodi di trattamento sono concessi per un periodo massimo di 120 giorni, dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020”.

“Per assicurare la celerità delle autorizzazioni, le integrazione salariali Cisoa con causale Covid19, sono concesse dalla Sede dell’Inps territorialmente competente”, si legge nella bozza.

Per i congedi di lavoro, retribuzione al 50%

“Per l’anno 2020 a decorrere dal 5 marzo e sino al 30 settembre 2020, e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a trenta giorni, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire, ai sensi dei commi 10 e 11, per i figli di età non superiore ai 12 anni, fatto salvo quanto previsto al comma 5, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall’articolo 23 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo”.

Per i liberi professionisti indennità fino a mille euro

“Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità di cui all’articolo 27 del decreto-legge 18 marzo del 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la medesima indennità pari a 600 euro è erogata anche per il mese di aprile 2020.

Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto, iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019, è riconosciuta una indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro”.

“A tal fine – si legge nella bozza – il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell’esercizio dell’attività, comprese le eventuali quote di ammortamento. A tal fine il soggetto deve presentare all’Inps la domanda nella quale autocertifica il possesso dei requisiti di cui al presente comma. L’Inps comunica all’Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno presentato l’autocertificazione per la verifica dei requisiti. L’Agenzia delle entrate comunica all’Inps l’esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti sul reddito di cui sopra con modalita’ e termini definiti con accordi di cooperazione tra le parti”.

Come cambia il reddito di cittadinanza

Cambiano i parametri per i requisiti di accesso al reddito di cittadinanza “in relazione alla situazione di crisi economica e sociale determinata dall’emergenza epidemiologica”. Ecco come:

  • La soglia Isee è incrementata da 9.360 euro a 10.000 euro;
  • La soglia del valore del patrimonio immobiliare di cui al numero è incrementata da 30.000 euro a euro 50.000;
  • Lla soglia del valore del patrimonio mobiliare di cui al numero è incrementata da 6.000 euro a 8.000 euro oltre agli incrementi ivi previsti”.

I lavoratori domestici

“Ai lavoratori domestici che abbiano in essere, alla data del 23 febbraio 2020, uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva non superiore a 20 ore settimanali, e’ riconosciuta, per i mesi di aprile e maggio 2020, un’indennità mensile pari a 400 euro, per ciascun mese. Ai lavoratori domestici che abbiano in essere, alla medesima data, uno o più contratti di lavoro di durata complessiva superiore a 20 ore settimanali, è riconosciuta, per i mesi di aprile e maggio 2020, un’indennità mensile pari a 600 euro, per ciascun mese che non concorrono alla formazione del reddito

“Le indennità di cui al comma 1 sono riconosciute a condizione che i lavoratori domestici non siano conviventi col datore di lavoro e che vi sia stata una comprovata riduzione di almeno il 25 per cento dell’orario complessivo di lavoro”, si legge nella bozza.

Il bonus per le baby sitter e i centri estivi 

Il bonus “baby sitting” viene esteso “ai servizi socio educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia”.

Detrazione fino a 300 euro per i centri estivi dei figli fino a 16 anni. e’ quanto prevede la bozza dell dl che sarà nei prossimi giorni sul tavolo del Cdm. La detrazione vale “limitatamente all’anno 2020” per i contribuenti con reddito complessivo fino a 36.000 euro e “puo’ essere usufruita nei limiti dell’ammontare non coperto da eventuali altri contributi pubblici”.

I contributi

I versamenti di ritenute e contributi “sospesi ai sensi del periodo precedente sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020”.

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