Salario minimo, la pdl delle opposizioni e i dubbi nella maggioranza 

Salario minimo, la pdl delle opposizioni e i dubbi nella maggioranza 

25. 07. 2023 Off Di admin

AGI –  Un trattamento economico minimo orario (Tem) di 9 euro l’ora e un trattamento economico complessivo adeguato ai contratti collettivi stipulati dai sindacati più rappresentativi. È il cuore della proposta di legge per l’istituzione del salario minimo depositata il 4 luglio scorso dalle opposizioni che, dopo settimane di confronto, sono pervenute a un testo che mette assieme le sei porposte presentate da Pd, M5s, Alleanza Verdi e Sinistra, Azione e Più Europa.

La proposta, hanno spiegato a più riprese i leader dei partiti, mira a combattere i contratti ‘pirata’, ovvero quelli stipulati da sindacati minori e non rappresentativi della maggioranza dei lavoratori di un comparto. Sono questi contratti pirata a essere ritenuti la principale causa del lavoro povero.

Governo contrario al salario minimo 

Governo e maggioranza sono contro l’introduzione del salario minimo per legge, nonostante lo strumento sia presente in molti paesi europei, perchè sostengono che in questo modo si indebolirebbe la contrattazione, col rischio che le imprese rinuncino al contratto attestandosi sui 9 euro, come ha ribadito il presidente della commissione Lavoro, Walter Rizzetto (FdI).

Il leader di Forza Italia, Antonio Tajani, riconosce che “i salari in Italia sono bassi, ma la soluzione è il salario ricco, non il salario minimo. Cos’è il salario ricco? Quello frutto del taglio del cuneo fiscale, della detassazione dei premi e delle tredicesime”. E se alcune indiscrezioni parlano di una apertura di Giorgia Meloni su questo tema, Elly Schlein si dice pronta a discuterne anche subito. Carlo Calenda respinge l’ipotesi di rinviare tutto a settembre, mentre Nicola Fratoianni chiede alla premier di “mettere la sordina ai suoi ministri”.

In molti nell’esecutivo hanno infatti stigmatizzato il tentativo delle opposizioni, arrivando a parlare di misura assistenzialista. “I ministri di Giorgia Meloni non sanno nemmeno che chi chiede il salario minimo lavora da mattina a sera: non chiede di essere assistito, ma semplicemente pretende di essere pagato il giusto, non 3 o 4 euro l’ora”, è la risposta di Giuseppe Conte. Il ‘fatto politicò che le opposizioni chiedono alla maggioranza è quello di ritirare l’emendamento soppressivo che sarà votato domani in commissione Lavoro alla Camera. 

 Alla base della proposta di legge ci sono i dati che segnalano un rapido incremento dei lavoratori poveri in Italia. “Nonostante nel nostro Paese si registri una copertura quasi totale della contrattazione collettiva, purtroppo un consistente numero di lavoratori percepisce salari non dignitosi”, si legge nella relazione.

“Per quanto attiene ai lavoratori subordinati, ciò è quanto emerge dall’ultimo rapporto annuale dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) che, ipotizzando la regolazione per legge di diversi importi di salario minimo, individua: 2.596.201 lavoratori ‘sotto soglia’, se si considera un salario minimo tabellare (con importo minimo pari a 8 euro all’ora), e 2.840.893 lavoratori, se si includono nella nozione di salario minimo anche le mensilità aggiuntive (e il salario minimo viene fissato a 9 euro)”.

La proposta delle opposizioni 

In sintesi, la proposta delle opposizioni prevede

L’articolo 1 prevede che “tutti i datori di lavoro devono corrispondere ai loro dipendenti una retribuzione sufficiente e proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestata”. Norma che si applica anche “ai rapporti di collaborazione”

L’articolo 2 stabilisce che la retribuzione complessiva adeguata e sufficiente dovuta a tutti i lavoratori è data dal “trattamento economico complessivo” (noto come T.E.C), comprendente non solo il trattamento economico minimo (T.E.M.), ma anche gli scatti di annualità, le retribuzioni aggiuntive e le indennità contrattuali fisse e continuative, previste dal contratto collettivo, sottoscritto per il settore di effettiva attività aziendale dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative.

Viene chiarito, per evitare equivoci, che questo trattamento economico complessivo dovuto ai lavoratori non impedisce che vengano stipulati anche contratti collettivi più favorevoli con efficacia limitata agli iscritti, essendo principio generale del diritto del lavoro l’efficacia e la validità delle pattuizioni sia individuali che collettivi di miglior favore.

Inoltre, l’articolo 2 contempla il valore salariale minimo orario (detto anche trattamento economico minimo orario, o T.E.M.) che sostituisce quello inferiore previsto ovviamente per le qualifiche più basse da vari contratti collettivi. Tale valore è fissato in 9,00 euro lordi orari.

L’articolo 3 prevede che, nel caso in cui nel settore di riferimento manchi un contratto stipulato dalle associazioni comparativamente più rappresentative, il T.E.M. si definisca facendo riferimento a quanto stabilito nel contratto del settore che regola mansioni equiparabili. Laddove manchi nel settore una contrattazione collettiva si applica quella che disciplina mansioni equiparabili sottoscritta dalle associazioni comparativamente più rappresentative.

L’articolo 4 contiene la regola della ‘ultrattività’, ovvero continuano ad applicarsi i contratti collettivi comparativamente più rappresentativi. Tale riferimento resta fermo anche dopo l’eventuale scadenza o disdetta del contratto collettivo.

L’articolo 5 prevede la costituzione di una Commissione che propone l’aggiornamento del valore soglia del T.E.M. inizialmente fissato, come detto, in 9,00 euro orari, aggiornamento da effettuarsi, su proposta della Commissione, dal Ministero del Lavoro. La Commissione svolge anche compiti di controllo e monitoraggio sull’effettivo rispetto della retribuzione complessiva sufficiente e adeguata alla qualità del lavoro prestato e sull’andamento della contrattazione collettiva nei vari settori.

L’articolo 6 introduce un procedimento giudiziario per la repressione di condotte elusive della normativa in tema di garanzia del trattamento economico complessivo, condotte che possono realizzarsi nelle modalità più varie, tra cui, ad esempio, dei falsi contratti a part-time nei quali il lavoratore viene retribuito in perfetta coerenza con i contratti collettivi, ad esempio per 20 ore settimanali, ma è obbligato a lavorare per 40 ore settimanali, così ricevendo, in definitiva, una retribuzione dimezzata. Il procedimento giudiziario è ricalcato su quello in tema di repressione di comportamento antisindacale.

L’articolo 7 prevede che la legge di bilancio per il 2024 definisca un beneficio temporaneo per accompagnare l’adeguamento al trattamento economico orario di 9,00 euro delle eventuali più basse retribuzioni previste da contratti collettivi di settori meno sviluppati da un punto di vista sociologico.

L’articolo 8, infine, fissa l’entrata in vigore della legge, individuando nella data del 15 novembre 2024, che è anche quella indicata per il recepimento della Direttiva UE 19 ottobre 2022 n. 2041, necessaria al fine di consentire ai contratti collettivi di aggiornarsi e adeguarsi alla presente legge e al T.E.M. Ora inizialmente previsto, come detto, in 9,00 euro orari. 

 

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