Fino 6 anni di carcere per i ‘lupi solitari’ jihadisti

Fino 6 anni di carcere per i ‘lupi solitari’ jihadisti

10. 03. 2022 Off Di admin

AGI – La commissione Affari costituzionali della Camera ha terminato l’esame degli emendamenti presentati alla proposta di legge contenente ‘Misure per la prevenzione dei fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, inclusi i fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell’estremismo violento di matrice jihadista’.

Il testo, che approderà in Aula lunedì, è stato modificato durante l’iter. In partiolare, è stato inserito un ulteriore articolo, che prevede fino a 6 anni di carcere per i cosiddetti ‘lupi solitari’ jihadisti. Questi i punti centrali del provvedimento.

Prevenzione della radicalizzazione jihadista

La legge disciplina l’adozione di misure, interventi e programmi diretti a prevenire fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, inclusi i fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell’estremismo violento di matrice jihadista. Inoltre, la legge è volta a favorire la deradicalizzazione, nell’ambito delle garanzie fondamentali in materia di libertà religiosa e nel rispetto dei princìpi e dei valori dell’ordinamento costituzionale italiano, e il recupero in termini di integrazione sociale, culturale e lavorativa dei soggetti coinvolti, cittadini italiani o stranieri residenti in Italia.

Cosa si intende per radicalizzazione

Per ‘radicalizzazione violenta’ si intende il fenomeno che vede persone abbracciare opinioni, vedute e idee che potrebbero portare ad atti terroristici quali definiti dal quadro normativo europeo;
per ‘radicalizzazione di matrice jihadista’ si intende il fenomeno delle persone che, anche se non sussiste alcuno stabile rapporto con gruppi terroristici, abbracciano ideologie di matrice jihadista, ispirate all’uso della violenza e del terrorismo, anche tramite l’uso del web e dei social network.

Fino 6 anni carcere per ‘lupi solitari’ jihadisti

Chiunque consapevolmente si procura o detiene materiale contenente istruzioni sulla preparazione o sull’uso di congegni bellici micidiali, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza o di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un’istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da due a sei anni. Non è punibile chi lo fa per finalità di lavoro, di studio o comunque per finalità estranee al compimento di condotte penalmente illecite. 

Nasce il centro nazionale sulla radicalizzazione

È istituito presso il ministero dell’Interno il Centro nazionale sulla radicalizzazione (Crad). Ai componenti del Crad non sono dovuti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Il Crad predispone annualmente il Piano strategico nazionale di prevenzione dei processi di radicalizzazione e di adesione all’estremismo violento e di recupero dei soggetti coinvolti nei fenomeni di radicalizzazione. Tra le funzioni che Crad rientra anche la segnalazione all’Autorità giudiziaria o agli organi di polizia territorialmente competenti dei casi di discriminazione. 

Presso le prefetture-uffici territoriali dei capoluoghi di Regione sono istituiti i Centri di coordinamento regionali sulla radicalizzazione (Ccr), con il compito di dare attuazione al Piano strategico nazionale. Inoltre, la legge prevede l’istituzione del Comitato parlamentare per il monitoraggio dei fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, inclusi quelli di matrice jihadista, composto da cinque deputati e da cinque senatori. Il Comitato deve presentare alle Camere una relazione annuale con cui riferisce sull’attività svolta e formula proposte o segnalazioni su questioni di propria competenza.

Formazione specialistica e interventi nelle scuole

Le attività di formazione, anche per la conoscenza delle lingue straniere, del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate, dell’amministrazione penitenziaria, del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute, dei docenti e dirigenti delle scuole di ogni ordine e grado, delle università, degli operatori dei servizi sociali e socio-sanitari e del personale dei corpi di polizia locale possono prevedere programmi e corsi specialistici, diretti a fornire elementi di conoscenza anche in materia di dialogo interculturale e interreligioso; sono inoltre previsti interventi preventivi in ambito scolastico.

PIano nazionale per la deradicalizzazione

È prevista l’adozione di un piano nazionale per garantire ai soggetti italiani o stranieri detenuti, nel rispetto di specifici requisiti, un trattamento penitenziario che promuova la loro deradicalizzazione e il loro recupero, in coerenza con il Piano strategico nazionale. 

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